Maternità
Trattamento Previdenziale.
E' possibile tramite la legge 151/2001 far valere, ai soli fini contributivi, il periodo di astensione obbligatoria, corrispondente a 3 mesi prima e 2 mesi dopo il parto, anche per le maternità avvenute prima dell'inizio del rapporto di lavoro.
Per gli ulteriori 6 mesi di congedo parentale facoltativo il diritto alla contribuzione è a titolo oneroso, la lavoratrice ha facoltà di richiederlo ma sarà tenuta a versare per proprio conto la quota contributiva. L'accettazione, una volta comunicato l'importo, è facoltativa.
Il diritto è esteso anche alle colleghe in pensione.
Domanda relativa all'asntensione obbligatoria
Domanda relativa all'astensione facoltativa (a Titolo Oneroso)
Congedi Parentali.
A tutela della Maternità, come previsto dall'art. 32 del Testo Unico (DL 151/2001) e come recepito dal CCNL in vigore, la Lavoratrice ha diritto, nei primi otto anni di vita del bambino a 6 mesi di aspettativa retribuita.
Se l'aspettativa e richiesta entro i primi tre anni di vita del bambino è concessa un indennità pari all'80% della retribuzione per i primi 2 mesi.
I restanti periodi (4 mesi) e comunque tutti quelli fruiti dopo il 3° anno di vita del bambino l'indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione.
In tali periodi è possibile richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto (TFR) ad integrazione dello stipendio, percependo in tal modo lo stipendio per intero.
Per usufruire di questa possibilità è necessario un periodo di anzianità contributiva di almeno 8 anni (sono calcolati anche i periodi lavorativi svolti presso Poste Italiane SpA con contratti a tempo determinato).
Resta fermo il limite del 70% del TFR accumulato.
Se l'aspettativa è fruita in maniera frazionata, è possibile richiedere l'anticipazione più volte.
Per la richiesta è sufficiente inoltrare copia della richiesta di aspettativa già consegnata al datore di lavoro insieme alla richiesta di anticipazione del TFR.
L'aspettativa è concessa ad entrambi i genitori, anche quando uno dei due non ne ha diritto.
Qualora entrambi i genitori intendano fruire dei periodi di aspettativa il limite complessivo non può superare i 10 mesi.
L'anticipazione è corrisposta, qualora richiesta per tempo (entro il 14 del mese), unitamente alla retribuzione relativa al mese in cui è stata effettuata la richiesta.





